Mediazione Transfrontaliera
(cross-border)

Mediazione Transfrontaliera (cross-border)

Cosa significa essere un mediatore familiare cross-border?

La figura professionale del mediatore familiare cross-border prevede una formazionespecifica, nella gestione delle controversie originate dalla sottrazione internazionale di minori, in considerazione delle specificità insite in questo tipo di situazione e, più in generale, delle controversie familiari con elementi di internazionalità.

La ricomposizione di un conflitto familiare che arriva a sfociare in una sottrazione internazionale comporta una difficoltà molto specifica quanto diversa da quella propriamente affrontata tanto da un avvocato quanto da mediatori familiari non specializzati in questo specifico ambito.

I genitori si trovano -per definizione- in Stati diversi, che possono corrispondere ai loro Paesi di origine e che non di rado esprimono culture giuridiche, sociali e ambientali molto differenti tra loro.

Inoltre, i tempi ordinari di un percorso di mediazione familiare devono essere adattati a un quadro giuridico, quello sottrattivo, che impone all’autorità giudiziaria di pronunciarsi sulla domanda di ritorno del minore in sei settimane, richiedendo tecniche, obiettivi e modalità diversi da quelli tradizionali.

Differente è anche la finalità stessa della mediazione cross-border rispetto alla mediazione familiare “domestica” poiché nella Mediazione familiare transfrontaliera, il focus è il rientro o meno del minore.

Ambito di intervento

Il mediatore esperto di sottrazione internazionale deve possedere e padroneggiare conoscenze e abilità specifiche che, pur essendo sempre basate sui generali strumenti e sulle tecniche applicate nella più consueta prassi mediatoria, riguardano aspetti tecnici particolari e specialistici.

Ad oggi, il ricorso a mediatori familiari specializzati in sottrazione internazionale diviene oggi sempre più pressante e necessario alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 (c.d. “Bruxelles II ter”) che impone all’autorità giudiziaria di “invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione”, in ogni fase e stato del procedimento.

In tale prospettiva, è in lavorazione la presentazione di un Protocollo di intesa, firmato dall’Autorità centrale presso il Ministero della giustizia e gli enti preponenti (ICALI – International child abduction lawyers Italy, REUNITE – International child abduction centre, Università Milano BicoccaUniversità di Genova-UNIGEDefence for children international ItaliaAutorità Centrale presso il Ministero di Giustizia).

Linee guida per la trasmissione di richieste all’autorità centrale ai sensi degli artt. 25, 27, 29, 80 e 82 del reg. (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (“Bruxelles II ter”)